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Jobs act e le semplificazioni

Riportiamo di seguito un estratto dell’articolo di

Lorenzo Fantini pubblicato su Punto Sicuro del 10 dicembre 2014  (www.puntosicuro.it):

 

Il “Jobs act” e le possibili novità in materia: “solo” semplificazioni o anche rivisitazione delle competenze istituzionali?

Il Jobs Act prevede una vera e propria delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per quanto di portata assolutamente non chiara e con una formulazione che desta, del tutto legittimamente, non poche perplessità.

In particolare, il testo del Ddl n.1428-B comprende una delega che riguarda anche la materia della “igiene e sicurezza sul lavoro” in ordine alla quale: “il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese”.

L’articolo 1, comma 5, del documento individua come segue i principi e criteri direttivi della possibile delega:

a) “razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;

b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;

c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi

d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;

e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;

f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita,;

g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;

h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino

l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme

Il testo approvato e la possibile rivisitazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro costituisce certamente una importante opportunità, l’occasione di snellire le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza e perfezionarle.

Infine è auspicabile una devoluzione della competenza legislativa in materia di salute e sicurezza allo Stato in luogo delle Regioni cheeliminerebbe anche solo potenzialmente la disomogeneità tra normative territoriali di salute e sicurezza, come riportato nella “relazione finale” della Commissione parlamentare di inchiesta per gli infortuni sul lavoro approvata in data 15 Gennaio 2013 dal Senato della Repubblica, dove si propone L’istituzione dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro che possa ripristinare le condizioni per l’esercizio di un effettivo potere di indirizzo e di programmazione nelle politiche a favore della salute e sicurezza sul lavoro, capace di dispiegarsi in maniera univoca su tutto il territorio nazionale, per assicurare uguali livelli di tutela di diritti