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green pass sul posto di lavoro

L’obbligo del Green Pass sul luogo di lavoro

In attesta della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge “Green Pass bis” riportiamo di seguito una sintesi degli obblighi previsti in relazione alla Certificazione Verde – Green Pass sul luogo di lavoro che sarà valido a partire dal 15 ottobre 2021.

Le indicazioni per il settore privato

L’obbligo del Green Pass sul luogo di lavoro avrà validità dal 15/10 fino al 31/12, salvo proroga dello stato di emergenza.

È richiesto il Green Pass sul luogo di lavoro per l’attività lavorativa o di formazione o di volontariato e varrà per tutti: dipendenti, imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali, colf, baby sitter, ecc.

Entro il 15 ottobre verranno definite le modalità per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli dovranno essere effettuati preferibilmente all’accesso del luogo di lavoro e, nel caso, anche a campione, da parte di una persona incaricata.

I DDL individuano per iscritto i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione di eventuali violazioni. Per il controllo si utilizzerà l’applicazione VerificaC19 (a questo link trovate i chiarimenti del governo https://www.dgc.gov.it/web/app.html ) che verifica il codice del pass senza registrare i dati, in linea con il regolamento europeo sul Trattamento Dati (GDPR).

Il Green Pass viene rilasciato a chi ha effettuato anche una sola vaccinazione o chi si è sottoposto a test antigenico rapido o tampone molecolare (che hanno una validità di 72 ore).

 Il Green Pass si esibirà per accedere sul luogo di lavoro, quindi sarà richiesto non tanto per lavorare, ma per entrare in un luogo di lavoro (al momento non vi sono specifiche per il lavoro agile o il telelavoro). Questo significa che il controllo varrà non solo per i dipendenti, ma anche per i clienti, i fornitori e i visitatori che accedono in azienda.

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Le sanzioni previste

Il personale  privo del Green Pass sul luogo di lavoro è considerato assente in giustificato (e senza retribuzione) fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione ha validità fino all’esibizione pass.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione del pass.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro senza averne diritto. Gli obblighi di possesso del Green Pass sul luogo di lavoro non si applicano ai soggetti esenti da vaccino sulla base di certificazione medica.

Protocollo

Il Decreto non fa riferimento a modifiche al protocollo anticontagio a seguito dell’introduzione del Green Pass sul luogo di lavoro, per tanto permangono, fino a nuove indicazioni, le regole indicate dal Istituto Superiore di Sanità, ovvero dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso, il distanziamento, la sanificazione dei locali e l’igienizzazione delle mani, ecc.

Il protocollo anticontagio aziendale può essere aggiornato ad esempio con una integrazione in cui si riportano le modalità di controllo all’accesso del green pass, le persone incaricate ed eventuali specifiche stabilite dalla direzione.

In ultimo ricordiamo a tutti che, secondo quanto già comunicato dall’ISS, anche chi è vaccinato può essere contagiato e portare il virus, per tanto è bene “non abbassare la guardia”, e continuare a rispettare il protocollo anti contagio fino a nuove indicazioni.

Ulteriori dettagli su attività culturali, sportive, sociali e ricreative

Entro il 30 settembre 2021, il CTS fornirà un parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

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