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patente a crediti sicurezza sul lavoro

Il pacchetto sicurezza e le novità in materia di patente a crediti sicurezza sul lavoro: obblighi, requisiti e punteggi

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, il testo coordinato del Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 che introduce importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al sistema di qualificazione tramite la patente a crediti per la sicurezza sul lavoro. Questo sistema, applicabile a imprese e lavoratori autonomi, mira a garantire maggiore sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Pacchetto sicurezza sul lavoro nel Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19

Il Decreto-Legge contiene un pacchetto sicurezza sul lavoro, inserito nei tre articoli del Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”. Tra queste, spiccano:

  • disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29): riscrive l’articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008, relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite la patente a crediti;
  • misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo (articolo 30);
  • ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro (articolo 31).

Obbligo di patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi

Veniamo alla parte che più ci interessa ovvero il tema principale di questo articolo, cioè la patente a credito. Dal 1° ottobre 2024 infatti, imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, esclusi quelli che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, saranno obbligati a possedere una patente a crediti. Tale patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, subordinatamente al possesso di specifici requisiti che andremo a vedere qui di seguito.

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  • Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008.
  • Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
  • Possesso del documento di valutazione dei rischi o DVR, ove previsto dalla normativa vigente.
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  • Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Nelle more del rilascio della patente, le attività possono proseguire, salvo diversa comunicazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Riconoscimento della patente per operatori esteri

Il DL 2 marzo 2024 n. 19 prevede inoltre che le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato non appartenente all’UE possano operare con un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine, riconosciuto secondo la legge italiana.

Gestione del punteggio della patente a crediti

La patente a crediti per la sicurezza sul lavoro è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti. Per operare nei cantieri temporanei o mobili, è necessaria una dotazione minima di quindici crediti. Un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, individuerà i criteri per l’attribuzione di crediti aggiuntivi e le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Revoca della patente a crediti

La patente a crediti per la sicurezza sul lavoro può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza dei requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Dopo dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere una nuova patente.

In sostanza, dopo l’autocertificazione, al lavoratore o impresa verrà rilasciata la patente a crediti comprensiva già dei 30 crediti. Solo in caso di accertamenti che individuino irregolarità in merito ai requisiti sopra elencati, verranno revocati i punti parzialmente, a seconda della mancanza riscontrata.

Conclusione Queste misure innovative del Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, mirano a rafforzare la sicurezza sul lavoro attraverso un sistema di qualificazione rigoroso, migliorando la qualità e la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili