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Sicurezza sul lavoro nei centri estetici: cosa prevede la normativa aggiornata al 2025

La sicurezza sul lavoro nei centri estetici è un tema fondamentale per proteggere la salute degli operatori e dei clienti. Con l’entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025, che ridefinisce durata e contenuti minimi dei corsi di formazione, anche le realtà del settore benessere e cura della persona devono aggiornare procedure, documenti e percorsi formativi per restare in regola con il D.Lgs. 81/08.

Studio Bianchini accompagna da anni i professionisti dell’estetica, dei centri benessere e dei parrucchieri nella gestione della sicurezza aziendale, garantendo conformità, aggiornamento continuo e serenità nella gestione degli adempimenti.

Rischi biologici e chimici nel settore benessere

Gli operatori del settore estetico sono esposti quotidianamente a rischi specifici, spesso sottovalutati ma potenzialmente dannosi. Tra i principali:

  • rischi biologici, dovuti al contatto con sangue o fluidi corporei durante trattamenti estetici, manicure, pedicure o depilazione;
  • rischi chimici, derivanti dall’uso frequente di solventi, coloranti, smalti, disinfettanti o prodotti per capelli e unghie;
  • rischi ergonomici, causati da posture scorrette o ripetitive;
  • rischi elettrici e da apparecchiature, legati all’uso di macchinari estetici, lampade o strumenti a calore.

Un’efficace valutazione dei rischi consente di identificare le misure preventive e protettive più adatte, riducendo al minimo gli incidenti e migliorando il benessere dei lavoratori.

DVR e documenti obbligatori

Ogni centro estetico, anche di piccole dimensioni, deve predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto in base all’articolo 17 del D.Lgs. 81/08.

Il DVR deve contenere:

  • l’elenco dei rischi specifici presenti in azienda;
  • le misure di prevenzione adottate;
  • il programma di miglioramento della sicurezza;
  • la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • l’individuazione del Medico Competente, se previsto.

Accanto al DVR, sono obbligatori anche altri documenti, come il Piano di Emergenza ed Evacuazione, il registro dei controlli periodici delle attrezzature e la documentazione relativa alla formazione dei lavoratori.

Formazione dei lavoratori e aggiornamenti quinquennali

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha ridefinito i criteri formativi per i lavoratori, confermando la necessità di una formazione generale e specifica.
Nel caso dei centri estetici, l’attività rientra generalmente nella categoria di rischio medio, con corsi che comprendono:

  • Formazione generale sulla sicurezza (principi del D.Lgs. 81/08, diritti e doveri, emergenze) della durata di 4 ore.
  • Formazione specifica sui rischi chimici, biologici ed ergonomici propri del settore della durata di 8 ore.
  • Aggiornamento obbligatorio ogni cinque anni, per mantenere le competenze in linea con l’evoluzione normativa e tecnica, della durata di 6 ore.
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Anche i datori di lavoro e i responsabili di salone devono partecipare ai corsi previsti per la loro categoria, assumendosi la piena responsabilità della sicurezza aziendale.

Obblighi per la medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria

La medicina del lavoro è un pilastro della prevenzione nei centri estetici.
Quando i lavoratori sono esposti a sostanze chimiche, a rischi biologici o utilizzano attrezzature specifiche, il datore di lavoro deve nominare un Medico Competente, che effettua:

  • visite preventive e periodiche;
  • controlli mirati in caso di rischio chimico o biologico;
  • rilascio del giudizio di idoneità alla mansione.

Una sorveglianza sanitaria adeguata tutela sia il lavoratore sia il datore di lavoro, riducendo la possibilità di infortuni e malattie professionali.

Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce un approccio più integrato alla formazione, che riguarda anche i centri estetici.
Le principali novità includono:

La necessità di definire un progetto formativo aziendale personalizzato

    Ogni datore di lavoro deve predisporre un vero e proprio progetto formativo aziendale, che descriva nel dettaglio come la formazione verrà pianificata, gestita e valutata. Questo documento serve a garantire che i corsi siano realmente calibrati sui rischi presenti nel centro estetico, sulle mansioni dei lavoratori e sulle caratteristiche organizzative dell’azienda. Non si tratta più di corsi “standard”, ma di percorsi personalizzati, costruiti per migliorare la consapevolezza e la cultura della sicurezza all’interno del team.

    La nomina di un responsabile della formazione

      L’Accordo introduce l’obbligo di individuare un responsabile della formazione, una figura incaricata di assicurare che tutto il processo formativo — dalla scelta dei docenti fino alla verifica finale — rispetti i requisiti previsti dalla normativa. Questo ruolo potrà essere ricoperto da una figura interna, come il datore di lavoro o un delegato, oppure da un consulente esterno con competenze specifiche in materia di sicurezza. La sua funzione è strategica: rappresenta il punto di raccordo tra azienda, formatori e organismi di controllo.

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      La verifica dell’efficacia dei corsi a posteriori

        Una delle novità più significative è la richiesta di una valutazione dell’efficacia della formazione nel tempo. Non basta più frequentare un corso e ottenere l’attestato: l’azienda deve dimostrare che le conoscenze acquisite dai lavoratori vengano effettivamente applicate nella pratica quotidiana. Ciò può avvenire attraverso colloqui periodici, osservazioni sul campo o check di competenze, che servono a verificare se la formazione ha davvero migliorato la consapevolezza e il comportamento in materia di sicurezza. Questo passaggio eleva la qualità del sistema formativo e contribuisce a prevenire gli infortuni sul lavoro.

        La possibilità di erogare parte della formazione in modalità e-learning per i contenuti teorici.

          Per venire incontro alle esigenze organizzative delle aziende, l’Accordo conferma e amplia la possibilità di svolgere alcuni moduli formativi in e-learning, ma solo per le parti teoriche e nei limiti stabiliti dalla legge.

          Questo approccio consente di ottimizzare tempi e costi, permettendo ai lavoratori di seguire parte della formazione in autonomia e da qualsiasi luogo, senza rinunciare alla qualità.

          Tuttavia, le sessioni pratiche e le verifiche di apprendimento devono comunque avvenire in presenza, per garantire la reale acquisizione delle competenze. Tutti i percorsi formativi dovranno essere completati entro 24 mesi dalla pubblicazione del nuovo Accordo, ovvero entro maggio 2027.

          Conclusione: affidarsi a un partner esperto fa la differenza

          Gestire la sicurezza sul lavoro in un centro estetico richiede competenze tecniche, aggiornamenti costanti e documentazione precisa.
          Studio Bianchini, grazie alla sua esperienza ventennale nella consulenza per la sicurezza e la medicina del lavoro nonché partner strategico per le PMI e le attività commerciali, supporta centri estetici e saloni nel percorso di adeguamento, dalla formazione alla redazione del DVR. Contatta Studio Bianchini per verificare se il tuo centro estetico è conforme al D.Lgs. 81/08 e al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.